Vai al contenuto

Focus giuridico sul "procedimento amministrativo"

In questa pagina si parte dalla "definizione giuridica" di procedimento amministrativo e si pone adeguata attenzione alla differenza tra i "procedimenti attivati d’ufficio" e i "procedimenti attivati da iniziativa di parte" di un cittadino/cliente.

Il Procedimento Amministrativo

👉 Definizione (Virga):

Il procedimento consiste in una sequenza di atti aventi diversa natura e funzione, ma preordinati, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia, alla emanazione di un provvedimento centrale o conclusivo”.

Le Pubbliche Amministrazioni, dunque, agiscono per procedimenti e, di conseguenza, il procedimento di digitalizzazione non può limitarsi alla mera informatizzazione degli atti.

Fasi del Procedimento Amministrativo

Possiamo distinguere tre fasi fondamentali:

  • a. fase preparatoria;
    • Stadio di iniziativa
    • Stadio di istruttoria
  • b. fase dispositiva;
  • c. fase integrativa dell'efficacia
    • Controllo
    • Comunicazione

Fase preparatoria

Lo stadio dell'iniziativa comprende tutti gli atti propulsivi con cui si mette in moto il procedimento. L'iniziativa può essere:

  • d'ufficio: in tal caso può promanare o dallo stesso organo competente per l'emissione del provvedimento conclusivo (iniziativa autonoma ad es. irrogazione di una contravvenzione) o da un organo diverso che interviene mediante la richiesta o la proposta (iniziativa eteronoma ad es. richiesta di nulla osta alla Sovrintendenza);
  • di parte: che si esercita, ad es., con uno dei seguenti tipi di atti:
    • istanza: con cui si richiede l'emissione di un provvedimento (ad es. concessione edilizia);
    • denuncia: con cui si rende noto all'autorità amministrativa un determinato fatto o una determinata situazione, allo scopo di suscitare l'esercizio dei suoi poteri (es. denuncia di danni subiti);
    • S.C.I.A. è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), al momento della presentazione senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte delle amministrazioni competenti;
    • ricorso: con cui si richiede un riesame di legittimità o di merito di atti ritenuti lesivi di diritti soggettivi o interessi legittimi (procedimento di secondo grado).

Lo stadio dell'istruttoria è inteso ad acquisire e valutare tutti i dati utili ai fini dell'emanazione dell'atto finale o conclusivo, che viene adottato nella successiva fase dispositiva.

Il Responsabile del procedimento assegna a sé o ad altro funzionario la responsabilità dell'istruttoria e provvede a dare comunicazione di tale assegnazione sia a colui che ha presentato l'atto di iniziativa, sia ai controinteressati

Ai fini dell'istruttoria debbono essere compiute le seguenti operazioni:

  • accertamento dei requisiti e presupposti per l'ammissibilità dell'istanza;
  • verifica dei dati rilevanti: es. esame dei documenti, ispezioni, indagini richiesta di notizie agli interessati;
  • acquisizione dei pareri obbligatori e delle valutazioni tecniche. Possono essere richiesti pareri facoltativi, che non siano però palesemente finalizzati a prolungare artificiosamente l'istruttoria (divieto di aggravamento della procedura);
  • richiesta di manifestazioni di volontà di altri organi o amministrazioni: allorché per il provvedimento finale si richiede il concorso di più organi della stessa amministrazione ovvero si richiedano atti di assenso (nulla osta, intese, autorizzazioni) di altre amministrazioni, spetta al responsabile dell'istruttoria acquisire tali atti;
  • valutazione delle opposizioni presentate dagli interessati.

Fase Dispositiva

Ultimata l'istruttoria, entro il termine predeterminato per il singolo procedimento, l'amministrazione è tenuta ad adottare il provvedimento finale, sia esso positivo o negativo, poiché essa ha il dovere di concludere il procedimento "mediante l'adozione di un provvedimento espresso", salvi i casi di “silenzio assenso”.

Competente ad adottare il provvedimento finale è di regola il responsabile del procedimento.

La caratteristica essenziale del provvedimento finale è quella di porsi come punto di imputazione degli effetti della fattispecie. Le successive fasi di controllo e di comunicazione assolvono la funzione ausiliaria di integrare l'efficacia dell'atto già esistente e perfetto, munendolo di esecutività (con gli atti di controllo) o di obbligatorietà (per gli atti di comunicazione). Ciò è comprovato dal fatto che gli effetti giuridici del provvedimento conclusivo si riportano retroattivamente al momento della fase dispositiva in cui si è perfezionato l'atto, qualora l'atto di controllo sia intervenuto successivamente.

Fase integrativa dell’efficacia

  • Fase di controllo: L'atto di controllo si pone come requisito di efficacia dell'atto finale, nel senso che esso non influisce sulla perfezione dell'atto, né sulla validità, ma esclusivamente sulla efficacia dell'atto o per consentirne la produzione degli effetti (controllo preventivo) ovvero per farli cessare (controllo successivo).
  • Fase di Comunicazione: Gli atti di comunicazione servono, come quelli di controllo, a conferire efficacia al provvedimento già perfezionato. In particolare: per gli atti recettizi (ad es. la disdetta di un contratto di locazione) la comunicazione costituisce requisito di obbligatorietà, e si pone come condizione perché l'atto possa produrre i suoi effetti nella sfera del destinatario;
  • per gli atti non recettizi la comunicazione serve solo a dare legale conoscenza, ai fini soprattutto di una eventuale impugnativa. In ogni caso la comunicazione è solo un requisito di efficacia dell'atto comunicato, rispetto al quale mantiene la sua autonomia.

La comunicazione a destinatari determinati avviene con la notificazione a mezzo di messo notificatore. Allorché si tratti di atti di carattere generale ovvero quando i destinatari non siano facilmente identificabili attraverso il testo del provvedimento, la comunicazione avviene mediante la pubblicazione, ad es. nella Gazzetta Ufficiale per gli atti dell'amministrazione centrale

Processo Amministrativo e Procedimento Amministrativo

Sono la stessa cosa?

Quando parliamo di PROCESSO AMMINISTRATIVO ci riferiamo ad una serie di atti, fasi lavorative, adempimenti, che non necessariamente comportano l’emanazione di un atto o di un provvedimento finale.

Un PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, invece, come abbiamo visto, si conclude sempre con un provvedimento finale.

E’ importante quindi comprendere che dobbiamo digitalizzare tutta l’attività amministrativa mappando ed esaminando i singoli procedimenti e non partire dai processi, che possono abbracciare più procedimenti.

Cos’è un "endoprocedimento"?

È la parte di un procedimento amministrativo che ha come scopo la predisposizione di un provvedimento parziale necessario per il completamento dell’intero procedimento stesso.

Pensiamo, ad es., alla richiesta di un’autorizzazione a un’Amministrazione pubblica e che s’inoltri la richiesta ad un unico ufficio. Ciascuna delle unità coinvolte nel processo opererà autonomamente, per la parte che le compete, ma se alla fine tutti gli uffici interessati avranno espresso parere favorevole alla richiesta, la somma degli endoprocedimenti produrrà la necessaria autorizzazione.

Così come tutto ciò che un’Amministrazione fa per il pagamento di una fattura ad un fornitore, è un endoprocedimento del procedimento amministrativo “Acquisto di beni e servizi”

L’endoprocedimento non è altro che un procedimento parziale o, letteralmente, interno.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo

La legge n. 241/1990 ha colmato una lacuna del nostro ordinamento, dettando norme sul procedimento. Tale legge disciplina in particolare la fase dell'iniziativa e dell'istruttoria, allo scopo di fornire al privato adeguate garanzie nella fase di formazione dell'atto amministrativo.

La legge contiene anche norme che riguardano l'organizzazione e il funzionamento degli organi burocratici (es. Conferenza di Servizi). Alla legge sul procedimento è stato attribuito il carattere di legge di "grande riforma".


Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2023

Commenti