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Articoli del "CAD" che hanno refluenze nel procedimento amministrativo↵

Di seguito vengono elencati gli articoli del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che hanno una relazione diretta o indiretta con l'attivitĂ  di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi servizi all'utenza.

Nota

Gli articoli vengono illustrati anche nelle diverse pagine di questo progetto di documentazione, inserite nel contesto degli argomenti trattati.

Articolo 12 del Codice Amministrazione Digitale (CAD):  Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa↵

Art. 12 del CAD prevede che:

1  

Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare  autonomamente  la propria attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e  della comunicazione per la realizzazione  degli  obiettivi  di  efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza,  semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza  e  di  non discriminazione, nonche' per l'effettivo riconoscimento  dei  diritti dei  cittadini  e  delle  imprese  di  cui  al  presente  Codice   in conformita'  agli  obiettivi  indicati  nel   Piano   triennale   per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).

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1- Le PA sono tenute ad usare le tecnologie ICT nell'organizzazione e gestione delle attivitĂ  istituzionali. E lo fanno conformemente agli obiettivi operativi previsti dal Piano Triennale per l'Informatica nella PA

1-bis

Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.

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1-bis- Le PA in fase di redazione dei Piani per la Performance inseriscono obiettivi dirigenziali per l'attuazione del CAD, cioè di transizione digitale

1-ter

I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

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1-ter- L'attuazione dei contenuti del CAD, previsti nei Piani della Performance, è in diretta relazione alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e indiduale dei dirigenti. I premi di produttività dei dirigenti risentono del livello di raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale, ognuno secondo le competenze rivestite in seno alla PA presso la quale presta servizio.


Articolo 15 del Codice Amministrazione Digitale (CAD): “razionalizzare e semplificare”↵

L'Art. 15 del CAD, comma 2 prevede che:

... le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

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Viene introdotto nel CAD il principio di "razionalizzare" e "semplificare" i procedimenti amministrativi:

  • da un adempimento → (previsto dal CAD)
  • si passa ad un'opportunitĂ  → (nuovo modo di lavorare dentro la PA e conseguentemente nuovo modo di far fruire i servizi pubblici ai cittadini attraverso l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione)

Articolo 40 del Codice Amministrazione Digitale (CAD):  Formazione di documenti informatici↵

Art. 40 del CAD prevede che:

Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le ((Linee guida))

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Le PA utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione per formare e gestire la documentazione amministrativa. La carta cessa di essere utilizzata. Le apposite linee guida dettano le regole per la gestione documentale in modalitĂ  digitale.


Articolo  41 del Codice Amministrazione Digitale (CAD): Procedimento e fascicolo informatico↵

Art. 41 del CAD prevede che:

1

Le  pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie  dell'informazione  e  della comunicazione.  Per  ciascun  procedimento  amministrativo  di   loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilita' ((o integrazione)), ai sensi di quanto previsto ((dagli articoli 12 e 64-bis)).

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Le PA gestiscono i procedimenti amministrativi in mdoalitĂ  digitale. E assicurano serivizi di interoperabilitĂ  con altre banche dati anche di altre PA.


Articolo 69 del Codice Amministrazione Digitale (CAD): Riuso delle soluzioni e standard aperti↵

Art.69 del CAD prevede che:

le PA che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali

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Le PA, al fine di gestire procedimenti amministrativi e documenti in modalità esclusivamente digitali, necessitano di applicativi informatici. L'attività di reperimento degli applicativi informatici prevede che prima di rivolgersi al libero mercato le PA provvedano a consultare il catalogo AGID del riuso, per verificare se esistono soluzioni precedentemente adottate da altre PA, così da potere essere riutilizzate gratuitamente.

Solo dopo aver verificato che tali soluzioni non sono presenti nel catalogo AGID del riuso, e producendo apposita relazione attenstante l'assenza di quanto ricercato nel catalogo, le PA possono rivolgersi al libero mercato.

Le PA che acquisiscono, o che hanno acquisito nel passato programmi informatici gestionali, hanno l'obbligo di di rendere disponibile: 1. il codice sorgente del programma; 2. la necessaria documentazione esplicativa per l'installazione del programma; 3. una licenza aperta che ne consenta il riuso gratuito da parte di altre PA.


Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2023

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